Articolo 1
E’ costituita, ai sensi delle legge 266/91, l’Organizzazione di Volontariato
per la solidarietà denominata “Mondo in cammino” (di seguito definita
semplicemente Organizzazione) che persegue il fine esclusivo della
solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
A fianco della denominazione in italiano, possono essere usate (singole o
affiancate) le diciture in inglese “World on the march” e/o in russo “Мир в
движении”. L’Organizzazione può utilizzare nella comunicazione sociale la
locuzione “Organizzazione di Volontariato per la solidarietà” o l’acronimo “OVS”,
quale ulteriore peculiare segno distintivo. La denominazione
dell’Organizzazione può, altresì, essere utilizzata nella forma congiunta,
maiuscola o minuscola, “mondoincammino”.
Articolo 2
L' Organizzazione ha sede attualmente presso il Centro Servizi Volontariato
di Vercelli in Via Vinzaglio, 12 e potrà istituire o chiudere sedi
secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante
delibera del Consiglio Direttivo.
L’ Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali
regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero
necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o
attività.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È
ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in
nome e per conto dell’associazione, per lo svolgimento delle attività nei
limiti previsti. L' Organizzazione, in casi di particolare necessità, potrà
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
e collaborazioni esterne.
L’ Organizzazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione
Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della
personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.
Articolo 3
La durata dell' Organizzazione è illimitata nel tempo.
PRINCIPI ISPIRATORI
Articolo 4
L’ Organizzazione rappresenta uno strumento di raccordo per rendere
patrimonio comune l’esperienza di cooperazione e solidarietà maturata nel
tempo a favore delle popolazioni dell’Europa Centro Orientale (a cominciare
dalle tematiche legate all’incidente nucleare di Chernobyl e a quelle dei
conflitti interetnici nel Caucaso) e per implementarne il raggio di azione.
OGGETTO
Articolo 5
L' Organizzazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, della
pace, della condivisione ed uguaglianza fra i popoli e della difesa
dell’ambiente, si propone lo scopo di sostenere, promuovere e qualificare
l'attività di volontariato, tramite l'erogazione di servizi di collegamento
o la proposizione di progetti rispettivamente a favore o sostenuti da
organizzazioni ed associazioni di volontariato che intervengano,
principalmente, nel campo della solidarietà e della cooperazione con tutti i
paesi dell’ ex Unione Sovietica. Questa priorità non esclude la possibilità
di intervenire, come aderenti o partner, a favore di diverse iniziative in
altre parti del mondo.
“Mondo in cammino” è un' Organizzazione che non ha fini di lucro neanche
indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’ Organizzazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di
fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle
cariche sociali.
L' Organizzazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali
ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di
solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e
culturali.
Lo spirito e la prassi dell' Organizzazione sono improntati ai sensi e ai
principi ispiratori della legge quadro 266/91, trovando altresì origine nel
rispetto dei principi della Costituzione Italiana che si fondano sul pieno
rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, dei
suoi diritti inviolabili e dei principi di pari opportunità fra donne e
uomini.
L' Organizzazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
Articolo 6
Per il conseguimento dei suoi obiettivi l' Organizzazione realizza le
seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:
approntare strumenti e iniziative per la
crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove
iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
offrire consulenza e assistenza
qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la
realizzazione di specifiche attività;
promuovere e svolgere attività di ricerca
e analisi;
organizzare campi di lavoro per i propri
volontari;
promuovere ed organizzare ogni forma di
volontariato attivo dei cittadini;
promuovere, organizzare e gestire progetti
di cooperazione internazionale nel pieno rispetto dell’autodeterminazione
delle comunità locali, delle differenze culturali e di uno sviluppo
improntato alla valorizzazione delle risorse presenti;
assumere iniziative di formazione e
qualificazione nei confronti degli aderenti ed organizzazioni di
volontariato;
promuovere le proprie attività in ambito
scolastico e nel campo dell’aggiornamento culturale e professionale;
realizzare in Italia e all’estero, scambi
culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base
a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in
campo metodologico e didattico in funzione dei principi ispiratori e
dell’oggetto del presente Statuto;
promuovere i temi della pace e della non
violenza e della cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle
frontiere e delle barriere di ogni tipo;
lottare contro ogni forma di sfruttamento,
di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
operare sui temi della conoscenza, della
ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme
di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e
formare una coscienza scientifica diffusa;
svolgere attività di coordinamento con le
istituzioni territoriali, regionali, provinciali, comunali, e forze
politiche, banche dati, enti pubblici e privati, le associazioni e
organizzazioni di volontariato e del privato sociale per ottimizzare le
risorse attraverso sinergie e azioni in rete;
svolgere attività di sensibilizzazione
offrendo informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di
volontariato, effettuando a tal fine studi e ricerche, organizzando
seminari, convegni, giornate di studio, e promovendo altresì iniziative
editoriali, (pubblicazioni di riviste, opuscoli divulgativi, video, ecc
.... ).
L’ Organizzazione non svolge attività diverse
da quelle della solidarietà sociale ad eccezione di quelle ad essa
direttamente connesse. “Mondo incammino” può svolgere attività strumentale
accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento degli scopi
statutari.
Per tali scopi l’ Organizzazione si propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere le
persone in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno, degrado e/o
sovvertimento sociale presenti sul territorio sede di intervento
c) di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti (proponenti e beneficiari)
in processi di adesione, condivisione, partecipazione attiva e conoscenza
verso tutti gli aspetti connessi alle tematiche di intervento.
Articolo 7
L' Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli
scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali,
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad
altre associazioni, organizzazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o
connessi ai propri.
L' Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale
o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria,
mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza
fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione
vigente.
SOCI
Articolo 8
Possono far parte dell’ Organizzazione in numero illimitato tutti coloro che
si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento
dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le
associazioni di fatto che le organizzazioni registrate di volontariato,
operanti nel campo della solidarietà, mediante inoltro di domanda scritta
sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.
L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme del presente statuto e il
versamento della quota associativa annuale. Ė espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è
intrasmissibile e non rivalutabile e deve essere versata dal Socio entro e
non oltre il trenta novembre di ogni anno.
I Soci, possono essere :
Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato
l’Atto Costitutivo. Tale riconoscimento è duraturo. Essi assumono la
qualifica di soci effettivi se in regola con il pagamento della quota
annuale.
Soci Effettivi
Sono Soci Effettivi coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di
socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle
cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata
all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano
acquisito particolari meriti per la loro opera a favore
dell’Organizzazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva
per espresso divieto normativo. Essi, se non previsto il divieto
normativo, assumono la qualifica di soci effettivi se in regola con il
pagamento della quota annuale.
Articolo 9
I soci aderenti all'Organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di
informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il
socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto
al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata. L'Organizzazione si avvale in modo prevalente di attività prestate
in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i soci hanno
diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell' Organizzazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all’interno di “Mondo in
cammino” e incarichi di pari livello ricoperti all’interno di partiti,
sindacati ed altre organizzazioni di tale natura. Ė inoltre stabilita
l’incompatibilità con cariche amministrative esecutive di enti locali e di
enti di gestione territoriale.
Articolo 10
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell' Organizzazione in modo
personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle
esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'
Organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e
regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle
disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell' Organizzazione.
Articolo 11
La qualità di socio si perde per:
Decesso;
Mancato pagamento della quota sociale: la
decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi
dal mancato versamento della quota sociale annuale;
Dimissioni: ogni socio può recedere dall'
Organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo
l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
Espulsione: il Consiglio Direttivo
delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il
socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal
presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Contro ogni
provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta
giorni. Sul ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'
Organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno
alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 12
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'
Organizzazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'
Organizzazione, saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eredità, donazioni e legati;
c) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) da entrate e/o rimborsi derivanti da servizi, anche convenzionati;
f) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
g) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi ed attività di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
h) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad
esse;
i) dalla vendita delle pubblicazioni edite dall’ Organizzazione o edite a
favore dell’ Organizzazione;
j) da altre entrate, a qualsiasi titolo e nel rispetto della normativa
vigente, compatibili con le finalità sociali delle Organizzazioni di
Volontariato.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
· beni mobili ed immobili:
· donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell' Organizzazione i singoli associati non
possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell'Organizzazione salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a
nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività
istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Organizzazione.
ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo 13
Sono organi dell' Organizzazione:
a) l'Assemblea dei soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori;
d) i Probiviri;
e) il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle
spese documentate e/o forfetarie, purché preventivamente deliberate
.: ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 14
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli
associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al
presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'Assemblea ha il compito:
a) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo. I rendiconti
sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale
ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati
presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea stessa,
dove possono essere consultati da ogni associato (assemblea ordinaria);
b) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell' Organizzazione e
sull'eventuale scioglimento dell' Organizzazione stessa (assemblea
straordinaria)
Articolo 15
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel
territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal
Presidente dell' Organizzazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un
terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell' Organizzazione o da persona
dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati o
consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o
mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'
Organizzazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della
riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno
essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora
dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva
dello stesso giorno della prima convocazione. In difetto dì convocazione
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per
delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo
Articolo 16 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il
versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro
socio mediante delega scritta. Per le associazioni e/o organizzazioni, in
proporzione percentuale, è concesso un massimo di cinque delegati. Ogni
socio non può rappresentare per delega più di 2 (due) soci. I soci possono
farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per
deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 17
Ogni Socio ha diritto al voto singolo proprio e ai voti assegnati in delega
(massimo due). Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono
prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno
la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque
sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti
non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento
dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti
sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del
Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ Organizzazione in sua assenza
dal vicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio
Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Organizzazione o,
in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal
Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal
segretario e sottoscritto dal Presidente.
.: CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a
tre, e non superiore a sette (mediamente cinque), incluso il Presidente.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il
numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza
limitazioni, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano
all’Assemblea.
Nello specifico:
nomina al proprio interno il Presidente
elegge tra i componenti, con facoltà di
revoca, il vicepresidente
nomina il segretario e il tesoriere
attua tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione
cura l’esecuzione dei deliberati
dell’assemblea
propone all’Assemblea il programma annuale
delle attività
presenta annualmente all’Assemblea per
l’approvazione: la relazione, il rendiconto economico e/o il bilancio
preventivo e consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i
lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche
· compila il regolamento come previsto
· delibera sulle domande di nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o
più consiglieri (avvalendosi anche della facoltà di proporre dei soci) lo
svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro o
commissioni lo studio di problemi specifici o la gestione di specifiche
iniziative. I soggetti portatori di incarichi e deleghe rispondono
direttamente in prima persona al Presidente.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo e resta in
carica per i primi tre anni.
Articolo19
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicePresidente, il
Tesoriere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito
regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà
regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’ Organizzazione.
Articolo 20
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri (purché non superiori al 50 %),
il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il
Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria
della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica
all'atto della loro nomina.
Se i consiglieri mancanti sono in numero superiore alla metà, il Presidente
deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se
ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta
almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo
dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di
urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro
ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera
raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e
telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Articolo 22
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell' Organizzazione o, in caso di
sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro
del Consiglio più anziano per partecipazione all’Organizzazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Organizzazione o
in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la
riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Articolo 23
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di
predisporre il bilancio dell' Organizzazione; tutti gli altri libri vengono
tenuti dal segretario.
.: PRESIDENTE
Articolo 24
Il Presidente dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata
nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Organizzazione nei confronti
dei terzi, ha l’uso della firma sociale e presiede le adunanze del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Ė autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a
rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle
liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa in qualsiasi grado di giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura
generale e speciale.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Organizzazione tutti i
provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo,
nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in
occasione della prima adunanza utile. Qualora il consiglio Direttivo, per
fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria
dell’Organizzazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri
che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria
amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
predisporre le linee generali del
programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Organizzazione;
redigere la relazione consuntiva annuale
sull’attività dell’ Organizzazione;
vigilare sulle strutture e sui servizi
dell’Organizzazione;
determinare i criteri organizzativi che
garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione
delle opportunità ed esigenze per l’Organizzazione e gli associati;
emanare i regolamenti interni degli organi
e strutture dell’Organizzazione.
Il Presidente individua, istituisce e
presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la
durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero
d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’
sostituito dal vicePresidente.
.: SEGRETARIO
Articolo 25
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di
Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla
sua custodia unitamente al libro soci. Ė altresì responsabile del
trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs n° 196/2003.
.: TESORIERE
Articolo 26
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell’Organizzazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri
contabili. Cura la redazione del conto economico, dei bilanci consuntivo e
preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
.: PROBIVIRI
Articolo 27
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di
Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui
demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’
Organizzazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere
tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono
inappellabili.
.: COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 28
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei
Revisori dell’Organizzazione, composto da tre membri effettivi e due
supplenti e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea,
verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato
della Organizzazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed
alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il
collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio
Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il
miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e
dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori, se esterni
alla Organizzazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto
della legislazione vigente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 29
Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la
chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere
presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 30
In caso di scioglimento il patrimonio dell' Organizzazione non potrà essere
diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata
dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore.
CONTROVERSIE
Articolo 31
Le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Organizzazione o i
suoi Organi sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione,
alla competenza di tre Probiviri appositamente nominati dall'Assemblea che
giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro voto
sarà inappellabile.
NORMA FINALE
Articolo 32
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i
principi del codice civile e della normativa vigente in materia.
NORMA TRANSITORIA
I soggetti (Soci Fondatori) partecipanti alla riunione costitutiva e
d’approvazione dello Statuto possono decidere, a maggioranza, di procedere
seduta stante all’elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità
previste dallo Statuto.
Il presente Statuto viene sottoscritto da tutti i soci fondatori.